Regolamento, statuto e organi sociali

Il regolamento del gruppo può essere consultato scaricando il documento in formato pdf cliccando sul link:

Regolamento del gruppo

Clicca qui sotto per scaricare lo statuto

Statuto cral stiamoincontatto registrato con modifiche AS 8 giu 13

BILANCIO CRAL STIAMOINCONTATTO 2012

 

STATUTO CRAL-STIAMOINCONTATTO- ANNO DI FONDAZIONE 2012

 

Articolo 1 – Costituzione dell’associazione

A norma dell’art. 18 della Costituzione Italiana, degli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile, è costituita una Associazione culturale, ricreativa e sportiva fra il personale della Banche e Società del Gruppo UBI Banca, senza scopo di lucro e apolitica denominata: Cral-Stiamoincontatto. L’associazione ha durata illimitata, ha sede legale ed operativa  attualmente a Milano, in Piazzale F.lli. Zavattari, 12. L’associazione assume la veste giuridica della associazione no profit. Il presente Statuto viene redatto tenendo conto della Legge 383/2000 e del D.Lgs 460/1997.

Articolo 2 – Scopi dell’associazione

L’associazione si propone di:

a – promuovere l’utilizzo del tempo libero da parte degli associati;

b – contribuire allo sviluppo culturale , morale ed educativo degli associati.

Per il conseguimento dei suoi scopi l’associazione potrà:

1 – promuovere gite, escursioni e soggiorni in Italia  e all’estero avvalendosi delle strutture professionali come disposto dalle leggi di volta in volta vigenti;

2 – promuovere visite guidate a: musei, gallerie d’arte, complessi monumentali, mostre fotografiche, proiezioni di documentari a contenuto culturale, spettacoli teatrali, dibattiti e qualsiasi altra iniziativa affine avente per oggetto l’arte, la cultura e le bellezze naturali dell’Italia e degli altri Paesi;

3 – promuovere attività sportive e la loro diffusione fra gli associati, coordinando la partecipazione a manifestazioni aventi anche carattere competitivo, anche mediante la creazione di apposite sezioni sportive per le quali potrà essere designato dal Consiglio Direttivo un responsabile ed un eventuale coordinatore;

4 –   promuovere, attraverso la propria capacità contrattuale, la stipula di convenzioni con aziende e provati al fine di permettere ai soci l’acquisto di beni e servizi a condizioni vantaggiose;

5 – promuovere corsi in coerenza con gli obiettivi dell’associazione.

L’associazione inoltre può partecipare ad iniziative culturali e promuovere, direttamente o con altre associazioni e circoli aziendali e territoriali iniziative di carattere culturale, sportivo o turistico.

Alle iniziative possono aderire di diritto i Soci ed i loro familiari conviventi, fatta salva la precedenza dei medesimi, possono altresì partecipare alle attività del Circolo i soci di associazioni e/o federazioni di secondo grado a cui anche il Cral Stiamo in contatto aderisce e che abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità con lo stesso.

Salvo per i soggetti di cui al comma precedenza e per tutti quelli previsti dal comma 3 dell’articolo 111 del D.P.R. n. 917/1986, tutti coloro che frequentano la sede sociale e che fruiscono dei servizi associativi devono essere regolarmente iscritti al Circolo, secondo le modalità previste nel presente Statuto.

Articolo 3 – Gestione finanziaria

Durante la vita dell’Ente gli eventuali utili ed avanzi di gestione non possono essere distribuiti, neppure in forma indiretta ai soci, a meno che la distribuzione non sia imposta per legge.

Le entrate possono derivare esclusivamente da:

1 – quote sociali versate annualmente, nella misura e con le modalità che verranno stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo;

2 – da donazioni ed elargizioni ad essa pervenuti dalle Società del Gruppo UBI Banca;

3 – da eventuali lasciti e donazioni e da ogni altro versamento e/o erogazione, introito o sopravvenienza attiva che pervenisse all’associazione, il cui utilizzo dovrà concorrere al raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 2.

Le uscite sono costituite da tutte le spese che l’associazione sostiene per la realizzazione delle attività statutarie.

L’anno sociale e l’esercizio finanziario coincidono con l’anno solare. Entro il 31 marzo di ogni anno dovranno essere predisposti il rendiconto dell’anno precedente, con la relazione dell’attività svolta ed il bilancio preventivo per l’anno in corso con il relativo programma di attività. Eventuali avanzi di gestione saranno usati esclusivamente per attività istituzionali previste dallo Statuto.

Articolo 4 – Diritto di associazione

Possono essere Soci:

1 – i dipendenti in servizio delle Banche e Società del Gruppo UBI Banca che operano sul territorio nazionale ed estero.

2 – il personale della Fondazione Banca del Monte di Lombardia;

3 – il personale in quiescenza già in servizio presso le realtà citate ai singoli punti precedenti.

Articolo 5 – I Soci

La categorie di socio previste sono le seguenti:

1 – i soci ordinari

2- i soci onorari

Fatto salvo il diritto di partecipare a tutte le attività organizzate dall’associazione, solo i primi hanno diritto di partecipazione e di voto in Assemblea, a candidarsi per le cariche previste e a far parte dell’elettorato attivo e passivo.

Articolo 6 – Ammissione all’associazione

Per essere ammessi all’associazione gli aventi diritto devono presentare richiesta scritta ed assolvere al pagamento della quota associativa il cui ammontare è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo. L’ammissione è subordinata all’approvazione del Consiglio Direttivo. E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. L’elenco dei nominativi dei Soci (Libro Soci) è costituito da un file di dati contenuto in supporti informatici la cui conservazione, anche in relazione alla Legge 675/96 (Privacy), sarà regolamentata secondo le direttive emanate nei regolamenti di attuazione del presente Statuto. E’ facoltà del Consiglio Direttivo procedere alla iscrizione di Soci Onorari, anche se facenti parte di realtà esterne al perimetro citato nell’art. 4.

Articolo 7 –  Esclusione e recesso dei Soci

I Soci che non hanno provveduto al pagamento della quota associativa saranno segnalati dal Tesoriere al Consiglio Direttivo il quale provvederà, nella prima riunione, a decidere sull’esclusione degli stessi dall’associazione se nel frattempo non avranno provveduto a regolarizzare la propria posizione. Il Consiglio Direttivo può inoltre, in qualsiasi momento, sospendere o revocare l’iscrizione dei Soci qualora:

1 – il loro comportamento sia incompatibile con gli scopi dell’associazione;

2 – non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

3 – rechino in qualunque modo danno morale e materiale all’associazione.

Il Socio che intende recedere dall’associazione è tenuto a darne comunicazione scritta entro il 31 dicembre di ogni anno. Il venire meno a qualsiasi titolo della qualifica di Socio comporta la contemporanea decadenza, ad ogni effetto, da qualsiasi incarico eventualmente ricoperto dal Socio all’interno dell’associazione. La perdita della qualifica di Socio, per qualsiasi motivo avvenga, ha effetto immediato e non dà diritto al rimborso della quota sociale.

Articolo 8 –  Organi Sociali

Gli Organi dell’associazione sono:

a – l’Assemblea dei Soci

b – Il Consiglio Direttivo

c – Il Consiglio Operativo

d – Il Presidente

e – Il Collegio Sindacale

Articolo 9 – L’Assemblea

L’Assemblea dei Soci è sovrana, è convocata in seduta ordinaria e straordinaria dal Consiglio Direttivo con avviso inviato agli aventi diritto almeno 20 (venti) giorni prima della data della riunione a mezzo posta elettronica, posta ordinaria e fax, nonché mediante affissione, nel medesimo termine, dell’avviso predetto presso la sede sociale. L’avviso deve contenere la sede, la data , l’ora e l’elenco delle materie da trattare La convocazione dell’Assemblea può avvenire in qualsiasi momento, ad iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno un quinto dei Soci aventi diritto.

Articolo 10 – Partecipazione all’Assemblea

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i Soci in regola con le norme statutarie compreso il pagamento della quota associativa annuale qualora prevista in misura diversa da zero.

Articolo 11 – Costituzione dell’Assemblea

L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria, le Assemblee, all’inizio di ogni sessione, eleggono tra gli associati presenti un Presidente ed un Segretario. Il Segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell’assemblea che devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e conservati presso la sede dell’associazione in apposito raccoglitore e sono liberamente consultabili da tutti gli aventi diritto.

Articolo 12 – Attribuzioni dell’Assemblea Ordinaria

L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà più uno dei Soci, in seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti.

Sono compiti dell’Assemblea Ordinaria:

1 – procedere all’approvazione del Rendiconto Consuntivo e del Bilancio Preventivo redatti dal Consiglio Direttivo ed della Relazione dello stesso sull’attività svolta e da svolgere;

2 – decidere su eventuali irregolarità riscontrate dal Collegio Sindacale;

3 – decidere su tutte le questioni poste all’ordine del giorno;

4 – indire le elezioni degli Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale;

5 – decidere sul numero dei componenti gli organi summenzionati.

L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno ed entro il 30 aprile.

Articolo 13 – Attribuzioni dell’Assemblea Straordinaria

L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà più uno dei Soci, in seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti.

Sono compiti dell’Assemblea Straordinaria:

1 – approvare lo Statuto e deliberarne eventuali modifiche ed integrazioni;

2 – decidere su tutte le questioni di carattere straordinario che il Consiglio Direttivo od i Soci riterranno opportuno sottoporle;

3 – deliberare lo scioglimento dell’associazione con il voto favorevole di 4/5 (quattro quinti) dei Soci intervenuti.

Articolo 14 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minino di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) membri; nel Consiglio Direttivo devono essere rappresentate, con un minimo di un Consigliere ciascuna; le categorie dei Soci in servizio ed in quiescenza di cui all’art. 4 dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo resta in carica 4 (quattro) anni ed elegge al proprio interno un Presidente ed un Vicepresidente, nomina inoltre il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo fissa inoltre la responsabilità degli altri Consiglieri in ordine alle attività da svolgere per il perseguimento degli scopi dell’associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi su convocazione del Presidente e tutte le volte in cui vi siano materie oggetto di delibera, oppure su richiesta della metà più uno dei Consiglieri.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente, in sua assenza le riunioni saranno presiedute dal Vicepresidente o dal Consigliere anziano presente.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con l’intervento della metà più uno dei suoi membri, le deliberazioni del Consiglio sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente. In caso di assenza del Presidente subentra, con eguali funzioni e prerogative, il sostituto previsto.

I membri del Consiglio Direttivo decadono automaticamente qualora non partecipino ad almeno 3 riunioni consecutive senza un giustificato motivo. In tale caso ed in ogni altro caso di cessazione delle funzioni di uno dei membri  del Consiglio Direttivo, a questi subentra automaticamente, per il periodo residuo della carica, il primo dei non eletti tendendo conto di quanto previsto al primo comma del presente articolo; all’esaurimento della graduatoria si dovrà procedere ad una elezione suppletiva per la sostituzione dei Consiglieri mancanti.

I componenti del Consiglio Direttivo sino all’effettuazione delle prime elezioni   verranno stabiliti dai Soci Fondatori all’atto della redazione dell’Atto Costitutivo, in ogni caso i medesimi faranno parte del Consiglio Direttivo scaturente dalle elezioni per il primo mandato quadriennale.

Articolo 15 – Attribuzione del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo  sono demandate tutte le attribuzioni inerenti l’organizzazione e la gestione tecnico-amministrativa dell’associazione ed in particolare:

a – predisporre il Rendiconto Consuntivo e del Bilancio Preventivo ed della Relazione sull’attività svolta e da svolgere;

b – indire la convocazione delle Assemblee stabilendone data ed ordine del giorno;

c – istituire Sezioni operative e Gruppi interni alle medesime, coordinati da membri del Consiglio Direttivo che potranno avvalersi della collaborazione di Soci in grado per competenze specifiche,  di contribuire alla realizzazione dei programmi. I Soci incaricati possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, ove invitati e limitatamente  alla discussione dei compiti loro assegnati senza tuttavia avere diritto di voto nella seduta;

d – emanare, modificare, emendare ed integrare il Regolamento di attuazione dello Statuto;

e – definire i compiti delle Sezioni e Gruppi di lavoro ed i relativi componenti;

f – approvare i programmi tecnici ed organizzativi dell’associazione;

g – eseguire le deliberazioni delle Assemblee e curare in genere gli affari di ordinaria amministrazione;

h – decidere sulla stipula di tutti gli atti inerenti la vita dell’associazione;

i – ratificare la stipula di convenzioni stabilite dalle Sezioni competenti nei confronti di terzi a favore dei Soci in coerenza con le funzioni attribuite dal Consiglio Direttivo alle Sezioni stesse;

l – curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili a disposizione dell’associazione;

m – decidere sull’ammissione od esclusione di Soci;

n – determinare annualmente l’entità della quota associativa.

Il Segretario provvederà a redigere verbale, su apposito libro,  delle delibere del Consiglio Direttivo.

Articolo 16 – Il Consiglio Operativo

In relazione alle particolari esigenze organizzative il Consiglio Direttivo può delegare in tutto od in parte le funzioni di cui all’art. 14 al Consiglio Operativo di cui faranno parte Il Presidente ed il Vicepresidente ed almeno tre Consiglieri, numero stabilito dal Consiglio Direttivo all’atto della prima riunione di ogni mandato.

Per la convocazione ed il funzionamento del Consiglio Operativo si applicano le disposizioni che regolano il funzionamento del Consiglio Direttivo.

Sono delegabili al Consiglio Operativo esclusivamente le funzioni di cui al punto  i –   inoltre il Consiglio Operativo agirà per il coordinamento dell’attività ordinaria delle Sezioni e Gruppi e le relative delibere dovranno essere ratificate dal primo Consiglio Direttivo successivo.

Articolo 17 – Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione ed ad esso spetta la firma sociale. Inoltre:

1 – convoca e presiede il Consiglio Direttivo;

2 – convoca e presiede il Consiglio Operativo;

3 – rappresenta l’associazione nei rapporti esterni.

In caso di impedimento o di prolungata assenza, le funzioni sono delegate al Vicepresidente.

Articolo 18 – Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri effettivi e di 1 (un) supplente, tutti eletti dai Soci; di norma si riunisce ogni tre mesi. I componenti del Collegio Sindacale possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Consiglio Operativo senza diritto di voto e senza alcun incarico operativo all’interno dei Consigli. Il Collegio Sindacale dura in carica quattro anni con decorrenza identica al Consiglio Direttivo. Il Collegio Sindacale elegge al proprio interno un Presidente che convoca e presiede le riunioni. I Sindaci assenti, senza giustificati motivi, a tre sedute del Collegio nell’anno sono dichiarati decaduti dall’incarico con contestuale comunicazione al Consiglio Direttivo. In tale caso ed in ogni altro caso di cessazione dall’incarico subentreranno automaticamente, per il periodo residuo della carica, il Sindaco supplente e successivamente il primo dei non eletti sino all’esaurimento della graduatoria dopo di che si dovrà procedere ad una elezione suppletiva per la sostituzione dei Sindaci mancanti.

Il Collegio Sindacale deve:

1 – esercitare il controllo amministrativo e contabile su tutti gli atti di gestione del Circolo verificando periodicamente la consistenza di cassa e di banca e la regolare gestione dei beni a disposizione dell’associazione;

2 – accertare il rispetto amministrativo delle norme statutarie;

3 – eseguire l’esame delle poste di bilancio di cui deve accertare la regolarità riferendo per iscritto al Consiglio Direttivo:

4 – predisporre la Relazione annuale da presentare all’Assemblea Ordinaria;

Articolo 19 – Gratuità degli incarichi

Le funzioni di membro del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale, delle Sezioni, Gruppi o di ogni incarico operativo attribuito a Soci è gratuito e non dà diritto ad alcuna remunerazione. Sono tuttavia previsti rimborsi spese non forfetari ma erogabili dietro presentazione delle relative pezze giustificative. E’ compito esclusivo del Consiglio Direttivo stabilire tempi, modalità ed entità di effettuazione dei rimborsi.

Articolo 20 – Patrimonio dell’associazione

Il patrimonio dell’associazione è costituito:

1 – dall’eventuale fondo cassa;

2 – dai beni mobili ed immobili di proprietà od acquisiti;

Tutte le quote associative periodicamente versate dai Soci sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Articolo 21 – Norme per lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria con la maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) dei Soci presenti anche in seconda convocazione.

L’Assemblea Straordinaria provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

Articolo 22 – Devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto secondo le disposizioni di legge esclusivamente ad Enti che svolgono attività analoghe a quelle statutariamente previste per l’associazione o ai fini di pubblica utilità (Decreto Legislativo 460/97).

Articolo 23 – Rinvio alle norme generali

Per quanto non contemplato dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

Milano , 13-04-2012